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Il contributo è dedicato alla tematica dei giudizi pendenti al momento della chiusura del fallimento. Oggetto di esame è, pertanto, la disciplina dettata dall’art. 118, comma 2, l.f., indagata in ottica ricostruttiva del suo perimetro applicativo (con riferimento ai procedimenti esecutivi, alle azioni cd. di massa, ed alle azioni destinate a condurre all’acquisizione di beni che necessitano di una successiva attività di liquidazione), anche alla luce delle prospettive di riforma tracciate dalla Legge delega n. 155/2017 e dalle bozze dei decreti delegati. Particolare attenzione è inoltre dedicata alla sorte delle liti passive pendenti al momento della chiusura del fallimento, e qui il discorso, muovendo dalla premessa dell’estraneità al disposto del nuovo comma 2 dell’art. 118 di tali giudizi, percorre l’evoluzione della normativa in tema di accantonamenti e depositi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, proponendone una rivisitazione in chiave sistematica, alla luce dei più recenti interventi legislativi, ed in particolare dell’introduzione delle nuove disposizioni del comma 1 dell’art. 110 l. fall.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 110 (l.f.)ART. 113 (l.f.)ART. 117 (l.f.)ART. 118 (l.f.)ART. 120 (l.f.)

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