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L’analisi trasversale offerta nel presente contributo alle procedure di allerta pone inevitabilmente l’interprete, in caso di insuccesso e di conseguente dichiarazione di “ liquidazione giudiziale “, di fronte alla sorte dei pagamenti preferenziali che abbiano determinato un danno non “ di speciale tenuità “. Sintagma questo già presente nel comma III dell’art. 219 del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, oggi ripreso dalla Legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 “per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” nel cui art. 4 lett. h) vengono dettati i principi per il legislatore delegato relativi alle misure premiali in punto di esenzione dalle responsabilità penali per i fatti di bancarotta. Le S.U. della Suprema Corte con la decisione n. 1641 del 2017 hanno dato nuova linfa alla distrazione preferenziale ritenendola idonea a “comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quello che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori”. Legittimando quindi il Curatore ad esperire azione di responsabilità entro un perimetro temporale per di più ampliato dalla decisione della V Sezione penale della S.C. n. 13910 del 2017 che àncora il decorso del termine di prescrizione dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento intesa non più come elemento strutturale del reato, ma come condizione obiettiva estrinseca di punibilità, i cui effetti inevitabilmente si rifletteranno anche sul piano civilistico in virtù della norma-raccordo di cui al III comma dell’art. 2947. L’Autore quindi dopo una breve analisi sulle procedure di allerta, rileva come il sistema che va delineandosi, orfano di una riforma del comparto penal fallimentare, di certo non appare compiutamente definito.

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