L'Autore ha in più occasioni (Gli indicatori di allerta nel testo del disegno di legge delega della riforma fallimentare approvato dalla camera; esame critico; rischi per il sistema delle imprese in Il caso.it 11 febbraio 2017; Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: insidie ed opportunità. Dall’esperienza dei tavoli di ristrutturazione alcuni suggerimenti al legislatore delegato per evitare i primi e concretizzare i secondi, in Il fallimentarista, 31 ottobre 2017) rappresentato le proprie preoccupazioni in relazione all’introduzione delle misure di composizione assistita della crisi, nel timore che esse portassero ad un’ingovernabile accelerazione del deterioramento dell’impresa e finanche, in caso di ‘falsi positivi’ degli indicatori di allerta, generassero una crisi anche laddove non vi fosse.
Oggi, sulla scorta delle bozze dei decreti delegati di attuazione, lo stesso Autore ritiene di modificare parzialmente il proprio giudizio. Incide significativamente sul mutamento di approccio l’introduzione della previsione, già auspicata dallo scrivente, che l’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), se non ravvisasse la sussistenza di fondati indizi della stessa, debba disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute; vi incide però anche l’introduzione del presupposto, con riferimento agli indicatori di allerta rilevanti ai fini della segnalazione all’OCRI, della “sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi”. Il positivo apprezzamento deriva anche dall’introduzione di una scansione temporale della gestione dell’allerta più ampia rispetto ai sei mesi previsti per la durata della sola fase di composizione assistita della crisi che, obiettivamente, apparivano eccessivamente ristretti; con il che viene evitato, pur se solo a condizione che il debitore abbia un atteggiamento proattivo e non inerte di fronte all’emersione degli indicatori di crisi, che il fattore tempo comporti, da solo, un esito nefasto delle misure di allerta.
Il che non fa venire meno il ruolo, la cui natura fondamentale per l’efficacia del nuovo strumento venne sottolineata non appena approvata la legge delega, dei presidi organizzativi per la tempestiva rilevazione dell’allerta, il cui obbligo di implementazione viene oggi molto opportunamente rimarcato in più punti del proposto quadro normativo.
Pare comunque opportuno ravvisare una arretratezza culturale delle imprese del nostro paese che necessita di un adeguato periodo di rodaggio la cui ampiezza tenga conto dell’alterazione dei comportamenti indotta dalla tolleranza nei confronti dei ritardi nei versamenti dei tributi e dei contributi.
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