La scelta del soggetto pubblico di gestire il servizio attraverso il modello dell’in house providing non esonera le società partecipate dal rischio d’impresa e, quindi, dal rischio di una potenziale loro insolvenza. In questi casi, l’immanente connotazione pubblicistica della società impone tuttavia una riflessione sull’astratta applicabilità della disciplina concorsuale e sulla potenziale ingerenza dell’organo giurisdizionale all’interno di spazi riservati alla pubblica amministrazione. Ma escludere l’applicabilità dello statuto privatistico dell’imprenditore rappresenterebbe un vulnus per il mercato ed una evidente violazione dei principi di uguaglianza e necessaria parità di trattamento, degli stessi principi che, nel diritto comunitario, hanno giustificato l’individuazione del fenomeno.
Assunta la fallibilità della struttura societaria, emerge la necessità di valutare e contemperare l’interesse pubblico connesso all’erogazione del servizio, quello dei creditori al più ampio soddisfacimento e quello della stessa società alla risoluzione del suo stato di crisi. In questo contesto, un punto di incontro può essere individuato nella prosecuzione dell’attività d’impresa, attraverso lo strumento concordatario o l’esercizio provvisorio da parte della curatela, anche nell’ottica di una possibile futura vendita coerentemente con la nuova disciplina dei contratti pubblici.
1. L’erogazione del servizio pubblico: le società in house
2. Le società in house nella disciplina fallimentare: l’erogazione del servizio ed i rapporti con l’ente pubblico
3. La continuazione dell’attività imprenditoriale nella gestione concordataria: l’interesse pubblico nella gestione concordataria
4. La continuazione dell’attività imprenditoriale con la curatela: l’esercizio provvisorio
5. La liquidazione dell’azienda: rapporti tra l’aggiudicatario e l’ente pubblico
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 72 (l.f.), ART. 81 (l.f.), ART. 104 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 186bis (l.f.)
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