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La consapevolezza del carattere eccezionale della disciplina sulle moratorie in favore delle vittime di fatti di usura o di estorsione lenisce solo in parte il disorientamento che investe l’interprete dinanzi ad un tessuto normativo “ibrido” quanto ambizioso. Attraverso l’alterazione delle ordinarie relazioni civili e dell’immediata attuazione del disposto dell'art. 2740 c.c., l’articolo 20 della l. n. 44 del 1999 si propone di gestire un complicato equilibrio tra «protezione di ogni situazione debitoria, d'impresa o meno, incisa anche indirettamente dai reati» di usura o di estorsione (e collegati) e «quanto più possibile selettiva limitazione del diritto di difesa e del diritto di credito». Un obiettivo di non agevole conseguimento, in un contesto economico generale nel quale la salute del creditore è primariamente assicurata dalla speditezza con cui si rende effettivo il suo diritto al tempestivo e corretto adempimento del debitore. In un quadro che conduce ad approdi spesso diversificati, l’Autore rivisita in termini organici l’assetto normativo delle misure di sostegno previste per le vittime dei delitti di usura e di estorsione, conservando costante l’attenzione all’elaborazione giurisprudenziale che, accompagnando le riforme, ne ha spesso anticipato le direttrici di sviluppo.

Sommario.
Premessa [3].

1. I benefici economici in favore delle vittime di estorsione e di usura [3]. - 1.1. Il contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dalle vittime di estorsione ed i pareri del Pubblico Ministero: - le fonti [3]; - la limitazione temporale e territoriale, i presupposti e le condizioni dell’elargizione [5]; - modalità e termini per la domanda [7]; - pareri del pubblico ministero [8]. - 1.2. La concessione del mutuo senza interessi di cui all’articolo 14, comma 2, Legge n. 108/1996: - le fonti [8]; - limitazione temporale, requisiti e qualità delle vittime [9]; - parere del pubblico ministero [10]. - 1.3. L'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 per le vittime di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale: - le fonti, i casi ed i termini dell’elargizione [10]. - 1.4. Flussi informativi tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa: - istruttoria amministrativa [11]; - revoca del beneficio [12].

2. Le moratorie previste dall’articolo 20 legge n. 44/1999 [13]. - 2.1. Il quadro normativo vigente [13]. - 2.2. L’evoluzione normativa [14]. - 2.2.1. La formulazione originaria dell’art. 20, comma 7, legge 44/1999 e l’intervento della Corte Costituzionale del 2005 [14]. - 2.2.2. La legge n. 3/2012 e le successive pronunce della Corte Costituzionale: ordinanza n. 262/2013 e sentenza n. 192/2014 [15]. - 2.3. Regole comuni della moratorie: - carattere eccezionale della normativa [18]; - ratio conservativa [19]; - crediti attinti dalla sospensione "sostanziale e processuale" di cui all’art. 20 cit. e selezione della portata causale dei vari debiti rispetto all'insolvenza [19]. - 2.4. Tipologie di moratoria [20]. - 2.4.1. Proroga dei termini di diritto sostanziale, delle scadenze fiscali nonché dei termini di prescrizione e decadenza: - il dato normativo [20]; - presupposto di operatività: tempestiva richiesta della elargizione economica [21]; - termini sostanziali di pagamento prorogati ex art. 20, comma 1 [21]; - effetti ed eccezione di merito della proroga ex art. 20, comma 1, legge n. 44/1999 [22]; - proroga ex art. 20, comma 2, legge n. 44/1999 e termine dell’anno dalla data dell’evento lesivo [22]; - decorrenza del termine di prolungamento [22]; - applicabilità alle procedure pre-fallimentari [23]. - 2.4.2. Le sospensioni ex art. 20, comma 4, legge n. 44/1999 [23]. - 2.4.2.1 Il dato normativo [23]. - 2.4.2.2. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili: - efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio già formato o del processo esecutivo già iniziato [24]. - 2.4.2.3. La sospensione dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate: - non sospensione dell’esecuzione integrale ma solo dei termini o di singole attività [25]; - opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza del giudice sull’istanza di sospensione [26]; - decorrenza [26]; - non prorogabilità [26]; - inapplicabilità al procedimento per la dichiarazione di fallimento [27]; applicabilità alle vendite forzate disposte nell'ambito delle procedure fallimentari [28]; - limite temporale [29]; - non vincolatività del parere o del provvedimento favorevole ex art. 20, comma 7, legge n. 44/1999 [30].

3. Il provvedimento favorevole ex art. 20, comma 7, legge n. 44/1999: - le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità: tra vincolato accertamento non decisorio e verifica endo-procedimentale del nesso eziologico intercorrente tra la difficoltà solutoria e la genesi criminale del debito nonché della meritevolezza dell’ammissione al beneficio [33]; - strumenti di controllo dei provvedimenti di concessione o di rigetto delle moratorie [35].

Articoli interessati: ART. 2 (L. 27 gennaio 2012, n. 3)

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