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Non sembrerebbe codificato il diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione in sede di udienza prefallimentare, e dunque l'obbligo, da parte del tribunale, di dichiarare improcedibili le istanze di fallimento pendenti, quando venga presentata una domanda di concordato preventivo. Anzi, vi sarebbe l'inammissibilità di una proposta concordataria, depositata ad istruttoria prefallimentare conclusa, se - con riguardo ai possibili risultati negativi - se ne possa conludere per il difetto di causa...>>

 

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 15 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 162 (l.f.)

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