Nel commentare la recente Cass. n. 20559 del 2015 che ha dichiarato inammissibile, allo stato attuale della legislazione, il cd. concordato di gruppo, l’Autore propone alcuni rilievi critici, osservando, tra l’altro, che la S.C. non ha tenuto nel debito conto che il fenomeno del gruppo di imprese si impone nella realtà economica come espressione della libertà d’impresa e la giurisprudenza di merito non ha fatto altro che dare un supporto giuridico a tare esigenza che, peraltro, ha trovato non pochi riconoscimenti normativi. Trova allora piena giustificazione il concordato di gruppo, che si esprime in termini di un unico ricorso e di un unico piano aziendale, pur se rimangono distinte le masse patrimoniali delle singole società, così come di un’unica adunanza, singole votazioni, e separate deliberazioni, in ragione di ciascuna organizzazione societaria e del gruppo dei creditori ad essa riferibili. E, del resto, in questa direzione va anche la Commissione ministeriale di riforma delle procedure concorsuali.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 160 (l.f.), ART. 161 (l.f.)
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