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Con il nuovo art.2929bis c.c. il creditore anteriore con un titolo esecutivo può procedere ad esecuzione sui beni oggetto di atti di alienazione o costitutivi di vincoli di indisponibilità su immobili o mobili registrati compiuti a titolo gratuito dal proprio debitore: superando la più tradizionale azione contro gli atti ed aggredendo direttamente i beni, il d.l. 27 giugno 2015, n.83 assicura una potente tutela del credito entro l’anno dalla trascrizione della formalità che si presume, fino a prova contraria, pregiudizievole.

(di Bruno Capponi, professore ordinario di diritto processuale civile, Università Luiss Roma)

Lo scritto esamina “a prima lettura” l’art. 2929-bis c.c., inserito dal d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132, che ha introdotto un’azione esecutiva speciale foriera di molti problemi applicativi. La norma anzitutto riversa nell’esecuzione problemi tradizionalmente risolti in una previa sede di cognizione, esaltando i poteri che il g.e. esercita soprattutto in sede di sospensione dell’esecuzione. Vengono poi analizzati i temi, che pongono problemi del tutto nuovi, dell’intervento e del concorso dei creditori; della possibilità, che viene esclusa, di applicare la norma nel caso dei sub-acquirenti; e del riparto dell’onere della prova in caso di opposizione, evidenziandosi l’intento del legislatore di introdurre un’inversione a carico dell’opponente, con soluzione che presenta possibili vizi di costituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto alla normale tutela accordata dall’art. 2901 c.c.

Sommario: 1. Collocazione topografica della norma (e implicazioni possibili). – 2. Concorso con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). – 3. Il potere sospensivo del giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.). – 4. Il problema dell’onere della prova. – 5. L’intervento dei creditori. – 6. Il problema dei sub-acquirenti. – 7. Interpretazione rigorosa della norma speciale. – 8. Qualche considerazione finale.

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