La pronuncia 24359/13 della Suprema Corte in materia di concordato fallimentare ed (anche) abuso del diritto viene colta dagli autori per cercare di dimostrare come la novellata procedura, anche ove corredata da clausola limitativa della responsabilità dall'assuntore, sia valorizzabile come strumento utile.
Occorre però puntualizzare la figura stessa dell'abuso del diritto in sede concorsuale, ripercorrendo le pronunce di legittimità rispetto al concordato fallimentare: si riscontrano ad esempio possibili pregiudizi al debitore allorché il terzo o un creditore effettuino una proposta assorbente un patrimonio del fallito di valore ben maggiore rispetto ai debiti assunti.
Ma ci sono anche potenziali pregiudizi ai creditori, allorche' il terzo ovvero uno (o più) degli altri creditori concorsuali propongano una domanda di concordato con clausola limitativa di responsabilità ex art.124 co.4 l.f., escludendo cioè dall'assunzione debitoria proprio quei creditori tardivi che ancora non avessero proposto ricorso ex art.101 l.f. al momento della proposta concordataria.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 124 (l.f.), ART. 101 (l.f.)
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