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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)
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Per l’analisi di Cass. del 29.10.2013, n.24359 nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale e del voto, salva la previsione di classi dissenzienti, ma il controllo sul merito sarebbe giustificato dall'abuso dell'istituto, figura in cerca di sistematizzazione.

La pronuncia 24359/13 della Suprema Corte in materia di concordato fallimentare ed (anche) abuso del diritto viene colta dagli autori per cercare di dimostrare come la novellata procedura, anche ove corredata da clausola limitativa della responsabilità dall'assuntore, sia valorizzabile come strumento utile.

Occorre però puntualizzare la figura stessa dell'abuso del diritto in sede concorsuale, ripercorrendo le pronunce di legittimità rispetto al concordato fallimentare: si riscontrano ad esempio possibili pregiudizi al debitore allorché il terzo o un creditore effettuino una proposta assorbente un patrimonio del fallito di valore ben maggiore rispetto ai debiti assunti.

Ma ci sono anche potenziali pregiudizi ai creditori, allorche' il terzo ovvero uno (o più) degli altri creditori concorsuali propongano una domanda di concordato con clausola limitativa di responsabilità ex art.124 co.4 l.f., escludendo cioè dall'assunzione debitoria proprio quei creditori tardivi che ancora non avessero proposto ricorso ex art.101 l.f. al momento della proposta concordataria.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 124 (l.f.)ART. 101 (l.f.)

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