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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)

L. 21 ottobre 2021, n. 147

ART. 2 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa)
1. L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
ART. 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto)
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e del- le province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani atte- stati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre es- sere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all’elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un’autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla ca- mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell’elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agri- coltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della forma- zione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati mede- simi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell’elenco, fino al 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l’adozione, nei con- fronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti non- ché l’intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall’elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all’aggiornamento dell’elenco unico; esse cura- no direttamente l’aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile.
6. La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della se- zione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione;
c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sen- si del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l’indicazione del volume d’affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l’impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rota- zione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.
8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piatta- forma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri- partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l’anno 2022 e l’accantona- mento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4 (Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti)
1. L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previ- sti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’opera- zione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipa- zioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione del- la composizione negoziata.
2. L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 2, comma 2, può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale, non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura pena- le e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.
5. L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la pro- pria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.
7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti col- lettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di in- formazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere ini- zio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell’esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di la- voro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’im presa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all’articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.
ART. 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)
1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’artico- lo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponi- bile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all’articolo 3, comma 2.
3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi con- fronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiara- zione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto
n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
4. L’esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
5. L’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informa- zioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore le- gale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personal- mente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l’esperto in- contra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agri- coltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convoca- zione le parti possono presentare osservazioni sull’indi- pendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1. L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell’impresa che pro- pone l’istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
8-ter. In caso di archiviazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione stessa.
ART. 6 (Misure protettive)
1. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
2. Con l’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d).
3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credi- to dei lavoratori.
4. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento del- lo stato di insolvenza non può essere pronunciata.
5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1.
ART. 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)
1. Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblica- zione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dal- la pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.
2. L’imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertifica- zione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;
f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza.
4. All’udienza il tribunale, sentiti le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti caute- lari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito del- le trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
ART. 8 (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)
1. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, l’imprenditore può dichiara- re che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorro- no dalla pubblicazione.
ART. 9 (Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative)
1. Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.
2. L’imprenditore informa preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L’esperto, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l’esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all’artico- lo 7, comma 6.
ART. 10 (Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)
1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:
a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanzia- menti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanzia- menti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice ci- vile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile.
2. L’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
ART. 11 (Conclusione delle trattative)
1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; in tal caso non occorre l’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
2. L’imprenditore può, all’esito delle trattative, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all’articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
3. L’imprenditore può, in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;
b) all’esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto;
c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
ART. 12 (Conservazione degli effetti)
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un con- cordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18.
2. Non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’arti- colo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 10.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell’articolo 10.
ART. 13 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)
1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli arti- coli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:
a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indi- rettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3.
3. L’istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l’en- te, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l’impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall’articolo 2424 del codice civile in base all’ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
4. L’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all’articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell’articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell’arti- colo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all’ente che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.
6. L’esperto assolve ai compiti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.
7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell’esperto, partecipare alle trattative.
8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, pro- pongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l’esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.
9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controlla- te oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza di cui all’artico- lo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e che l’esperto, dopo avere segnalato che l’operazione può arrecare pregiudizio ai credi- tori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell’arti- colo 9, comma 4.
10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all’articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all’articolo 11.
ART. 14 (Misure premiali)
1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall’articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
ART. 15 (Segnalazione dell’organo di controllo)
1. L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.
ART. 16 (Compenso dell’esperto)
1. Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
b) da euro 100.000, 01 e fino a euro 500.000,00, l’1,25%;
c) da euro 500.000, 01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
d) da euro 1.000.000, 01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
g) da euro400.000.000,01efinoaeuro1.300.000.000,00, lo 0,008%;
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%.
1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sen- si dell’articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, il compenso dell’esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.
2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L’importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto, il compenso è aumentato del 10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b); all’esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’articolo 4, comma 8.
5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
6. Se l’esperto sottoscrive l’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure quando è disposta l’archiviazione subito dopo il primo incontro.
8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
9. All’esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dal- la corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all’articolo 3, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell’articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’artico- lo 642 del codice di procedura civile.
11. Il compenso dell’esperto è prededucibile ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 mar- zo 1942, n. 267.
12. Dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
ART. 17 (Imprese sotto soglia)
1. L’imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indi- pendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
2. L’istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), del presente decreto, all’organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo artico- lo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. All’esperto è affidato il compito di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto. La nomina dell’esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l’istanza.
3. L’esperto procede ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del presente decreto.
4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto privo di effetti nei con- fronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell’articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; in tal caso non oc- corre l’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);
c) proporre l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell’arti- colo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto.
5. L’esito della negoziazione viene comunicato dall’esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.
6. Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, l’imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, commi 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
8. Il compenso dell’esperto è liquidato dal responsabile dell’organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.
ART. 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)
1. Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
2. L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L’ausiliario fa per- venire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice del- le leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco deposi- tato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario ai sensi del comma 3 e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato posso- no proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedi- mento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d’appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Ai fini di cui all’articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordato.
ART. 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio)
1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all’articolo 18 comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
3. Quando il piano di liquidazione prevede che l’offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 di- cembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell’articolo 1, comma 498, della legge 27 di- cembre 2006, n. 296.
3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell’eventuale compenso residuo, a carico dell’impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell’attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.
3-quinquies. Al fine di supportare le amministra- zioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all’articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I sud- detti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»;
c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Sta- to» sono soppresse;
d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente:
«cedente»;
e) all’ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell’economia e delle finanze, i proventi».
3-sexies. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, dopo il comma 1100 è inserito il seguente:
«1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.A. o a società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».
ART. 21 (Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. All’articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
ART. 22 (Estensione del termine di cui all’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 1 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
ART. 23 (Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata)
1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di con- cordato preventivo ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.
2. L’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del pro- cedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell’artico- lo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 182- bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
ART. 23bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)
1. All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse
 

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